LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PER CHI CONTRIBUISCE CON UNA DONAZIONE
L'Associazione Comunità
Emmanuel è una ONLUS, pertanto, ai sensi
dell'art. 14 del Decreto legge 35/05, convertito
in Legge 14 maggio 2005 n. 80, degli artt. 10, 13
bis, e 65 del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche
e integrazioni, sono previsti benefici per le persone
fisiche e per le imprese che versano contributi
in suo favore.
PER LE PERSONE FISICHE
ART. 14, LEGGE N° 80/2005 Le
liberalità in denaro, erogate da persone
fisiche in favore di organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del
dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato,
e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
In alternativa si potrà
ancora fare riferimento alla vecchia normativa
ART. 13, COMMA 1, LETTERA I-BIS)
DEL D.P.R. 917/86 Dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 19% delle erogazioni liberali in
denaro per importo non superiore ai 2065,83 €,
a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (onlus)
ART. 10, COMMA 1, LETTERA G) DEL
D.P.R. 917/86 Dal reddito complessivo si deducono
i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governativa (ONG)
di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987
n°49, per un importo non superiore al 2% del
reddito complessivo dichiarato.
N.B.: Le agevolazioni fiscali non
sono cumulabili fra di loro. La ricevuta rilasciata
dall'ente beneficiario del contributo in contanti
non è valida ai fini della dichiarazione
dei redditi. Le erogazioni liberali in denaro, per
essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate
tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri
sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero carte di credito,
di debito, prepagate, assegni bancari e circolari.
Ai fini fiscali è obbligatorio
conservare la ricevuta del versamento.
Bonifico bancario: Ricevuta del
bonifico rilasciata dalla Banca
Invio assegno bancario non trasferibile: Estratto
conto della Banca in cui risulta l'addebito
Invio assegno circolare: Matrice dell'assegno e
ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento
in contanti o quella dell'eventuale addebito in
conto
Versamento in conto corrente postale: Ricevuta del
versamento rilasciata dall'ufficio postale
Vaglia postale: Ricevuta del vaglia rilasciata dall'ufficio
postale
Addebito sulla carta di credito: Estratto conto
rilasciato dall'Azienda di Credito
PER LE IMPRESE
ART. 14, LEGGE N° 80/2005 Le
liberalità in denaro o in natura, erogate
da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società
in favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, sono deducibili dal reddito complessivo
del soggetto erogatore nel limite del dieci per
cento (10%) del reddito complessivo dichiarato,
e comunque nella misura massima di 70.000 €
annui. In alternativa si potrà ancora fare
riferimento alla vecchia normativa
ART. 65, COMMA 2, LETTERA A) DEL
D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non governative (ONG) sono deducibili
per un ammontare complessivamente non superiore
al 2% del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65, COMMA 2, LETTERA C-SEXIES)
DEL D.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali in denaro
a favore di ONLUS sono deducibili per un importo
non superiore a 2065,83€ o nel limite del 2%
del reddito di impresa annuo dichiarato.
ART. 65 COMMA 2, LETTERA C-SEPTIES)
DEL D.P.R. 917/1986 Deduzioni del costo del personale
per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo
complessivo Sono deducibili dal reddito le spese
relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti
a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizio erogate a favore di ONLUS, nel limite
del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente, così
come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
ART. 13 COMMA 2 DEL D.P.R. 460/1997
Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite
delle derrate alimentari e prodotti farmaceutici
Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa e che, in alternativa
alla usuale eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si
considerano destinati a finalità estranee
all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 53, comma
2 del D.P.R. 917/1986. Di conseguenza il costo sostenuto
per la loro produzione/scambio è detraibile
dal reddito stesso. Inoltre, tali beni godono dell'esenzione
IVA articolo 10, n.12, del DPR 633/1972.
ART. 13 COMMA 3 DEL DPR 460/1997
Non rilevano ai fini del reddito le cessioni gratuite
di beni il cui costo specifico non superi €uro
1.032,91 I beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l'attività dell'impresa
(diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici),
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalità estranee all'esercizio
d'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.P.R.
917/1986. La cessione gratuita di tali beni, per
importo corrispondente al costo specifico complessivamente
non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la
produzione o l'acquisto, si considera erogazione
liberale ai fini del limite di cui all'articolo
65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto D.P.R.
917/1986, e pertanto detraibile dal reddito d'impresa.
Inoltre, questi beni godono dell'esenzione dall'imposta
sul valore aggiunto (art. 10, n.12, del DPR 633/1972.).
Tale cessione gratuita si considera erogazione liberale,
quindi concorre al raggiungimento del limite di
detraibilità del 2%.
N.B.: Le agevolazioni fiscali non
sono cumulabili fra di loro. La ricevuta rilasciata
dall'ente beneficiario del contributo in contanti
non è valida ai fini della deducibilità.
Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili
o deducibili, devono essere effettuate tramite banca,
ufficio postale o mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, ovvero carte di credito, di
debito, prepagate, assegni bancari e circolari.
La deducibilità e' consentita a condizione
che il versamento di tali erogazioni e contributi
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Ai fini fiscali è obbligatorio
conservare la ricevuta del versamento.
Bonifico bancario: Ricevuta del bonifico rilasciata
dalla Banca
Invio assegno bancario non trasferibile: Estratto
conto della Banca in cui risulta l'addebito
Invio assegno circolare: Matrice dell'assegno e
ricevuta rilasciata dalla Banca per il pagamento
in contanti o quella dell'eventuale addebito in
conto
Versamento in conto corrente postale: Ricevuta del
versamento rilasciata dall'ufficio postale
Vaglia postale: Ricevuta del vaglia rilasciata dall'ufficio
postale
Addebito sulla carta di credito: Estratto conto
rilasciato dall'Azienda di Credito
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